14. Obblighi delle Parti

14.1 Il Mutuatario si impegna a utilizzare il Prestito Principale per lo scopo indicato nelle Condizioni Generali.

14.2 Se il Mutuatario viola uno qualsiasi degli obblighi specificati nel Contratto o l'Investitore viene a conoscenza di una possibile violazione degli obblighi specificati nel Contratto, l'Investitore ha il diritto di richiedere informazioni in merito alla violazione o all'utilizzo del Prestito da parte di il Mutuatario. Il fondo si impegna a fornire la risposta entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta da parte dell'Investitore. Il fondo non sarà responsabile per il superamento del termine se non è possibile inviare la risposta corretta entro il termine per motivi imputabili all'Investitore (ad esempio informazioni di contatto inesatte).

14.3 Il fondo informa l'Investitore entro cinque (5) giorni lavorativi se:

  1. ci sono cambiamenti nelle informazioni di contatto (indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono);
  2. il fondo o il Mutuatario ha presentato istanza al tribunale per l'avvio della procedura di riorganizzazione;
  3. il fondo o il Mutuatario o una terza parte ha presentato una petizione al tribunale per una dichiarazione di fallimento del fondo o del Mutuatario;
  4. si verificano eventi che compromettono il corretto adempimento delle Condizioni Generali (inclusa la presentazione di un reclamo fiscale nei confronti del fondo o del Mutuatario, per il differimento del quale il fondo o il Mutuatario non è riuscito a raggiungere un accordo con l'autorità fiscale, o la presentazione di un reclamo in materia di protezione ambientale , o in caso di espropriazione, sequestro o confisca del fondo o del Mutuatario, o nel caso in cui si verifichino altre circostanze che incidono sulla solvibilità del fondo o del Mutuatario);
  5. qualsiasi conferma del Mutuatario delineata nella sezione 2 dell'Accordo risulta non veritiera.

14.4 L'Investitore e il Mutuatario si impegnano a non trasferire a terzi i propri diritti e obblighi derivanti dal Contratto senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

14.5 il fondo, il Mutuatario e l'Investitore adempiranno ai propri obblighi in modo corretto, in buona fede e con ragionevole cura e seguendo le pratiche stabilite.

14.6 Il fondo, il Mutuatario e l'Investitore saranno responsabili per l'eventuale mancato o inadeguato adempimento dei loro obblighi.

14.7 Il fondo, il Mutuatario e l'Investitore non saranno responsabili per la violazione degli obblighi se causata da forza maggiore. La forza maggiore include circostanze al di fuori del controllo della parte obbligata, inclusa l'interferenza illecita di terzi con terzi (ad esempio minaccia di bomba, rapina in banca, ecc.) nonché altri eventi al di fuori del controllo della parte (ad esempio sciopero, moratoria, potere interruzioni, attività, ecc.).

14.8 Il fondo e il Mutuatario non sono responsabili per i servizi o le informazioni fornite da terzi, né per perdite indirette (ad es. mancato guadagno, ecc.) o danni morali subiti dall'Investitore.

14.9 Il fondo e il Mutuatario non saranno responsabili per eventuali perdite o danni derivanti da variazioni di cambi, titoli o altri rischi di investimento.

14.10 Il fondo e il Mutuatario non saranno responsabili per i danni causati dall'ignoranza della capacità di una persona giuridica o della capacità di una persona fisica.

14.11 Il fondo e il Mutuatario sono responsabili per i danni se l'intento del fondo o del Mutuatario lo causa, salvo diversamente stabilito dalla legge.

14.12 L'intera gamma di responsabilità del fondo e/o del Mutuatario nei confronti di un Investitore è limitata all'importo del denaro trasferito sul conto dei clienti dall'Investitore. Se l'Investitore ha dei reclami relativi all'adempimento dell'Accordo, l'Investitore è obbligato a presentarli al fondo immediatamente, ma non oltre trenta (30) giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'Investitore è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza di tale pretesa.

14.13 L'Investitore è tenuto a garantire che le sue informazioni (informazioni di contatto, informazioni sul conto bancario, informazioni relative al diritto di rappresentanza, ecc.) indicate nel Contratto siano tempestive e corrette durante la validità del Contratto. L'Investitore è obbligato a confermare l'esattezza delle informazioni se il fondo richiede tale conferma. Il fondo e il Mutuatario non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dalle informazioni errate (inclusa l'assenza dei dati) fornite dall'Investitore.

14.14 L'investitore sarà l'unico responsabile per i danni causati dall'accesso al proprio account di posta o conto bancario o ad altre informazioni relative al Contratto e all'adempimento del Contratto a terzi.

14.15 L'Investitore dovrà indennizzare il fondo o il Mutuatario per qualsiasi perdita subita a seguito di false dichiarazioni, mancata segnalazione o mancata attuazione delle modifiche richieste.